Con la conversione in legge del decreto Sostegni Bis, sono state riscritte alcune scadenze fiscali dei prossimi mesi.
Viene prorogato al 15 settembre 2021, senza maggiorazioni, il termine per i versamenti di Irpef/Ires, imposte sostitutive, Irap e saldo Iva che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dall’apposito decreto ministeriale.
Il provvedimento di proroga introdotto supera e rende non più applicabile il DPCM 28 giugno 2021, che dispose una prima proroga dal 30 giugno 2021 al 20 luglio 2021.
Tale nuova disposizione si applica anche ai soggetti che presentano una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA (compresi quelli che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità), nonché a quelli che applicano il regime forfettario e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale (articoli 5, 115 e 116 del Tuir).
Possono beneficiare della proroga anche le società di capitali, soggette agli ISA, che hanno approvato il bilancio al 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè entro il 29 giugno 2021.
Nota bene: in deroga alla specifica disposizione di carattere generale, i versamenti non potranno essere effettuati nei trenta giorni successivi al 15 settembre, con la maggiorazione dello 0,40%. Viene prevista comunque la possibilità di procedere con il pagamento in forma rateale a partire dal 15 settembre 2021.
Per i soggetti che non rientrano nella proroga sono invece confermati i termini di versamento del 30 giugno o del 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.