antincendioSicurezza nei luoghi di lavoro, tante novità nel decreto del Ministero dell’Interno sui “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Tra le principali, l’introduzione dell’aggiornamento della formazione per gli addetti al servizio antincendio, finora non previsto: il decreto – informa CNA Sostenibile – ne fissa la cadenza, che sarà quinquennale, specifica la durata e i contenuti minimi.

Andiamo con ordine. Come è stabilito dall’articolo 2, nell’ambiente di lavoro devono essere adottate le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo precisi criteri.

Il datore di lavoro – spiega CNA Sostenibile – predispone un piano di emergenza, in cui vanno riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza, nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del presidente della Repubblica de 1° agosto 2011, numero 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi).

Nel piano di emergenza sono riportati, altresì, i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro in alcuni casi (vedi articolo 34 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, numero 81).

Per i luoghi di lavoro che non rientrano nei casi indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate.

L’articolo 3 stabilisce che il datore di lavoro debba adottare le misure finalizzate a fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio (secondo i criteri indicati nell’allegato I), in funzione dei fattori di rischio incendio presenti nella propria attività.

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, chiamati “addetti al servizio antincendio”.

Il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, che dovranno anche frequentare, come si è detto, specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.

L’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso (ottobre 2022).

I corsi di aggiornamento, così come quelli di formazione, saranno svolti dall’Area Sicurezza sul Lavoro di CNA Sostenibile.

Info e approfondimenti: 0761.1768397, sicurezza@cnasostenibile.it.