Il Ministero del lavoro ha confermato, anche per l’anno 2023, la possibilità per i datori di lavoro del settore edile di applicare la riduzione contributiva dell’11,50%.
Per l’effettiva applicazione della riduzione contributiva, i datori di lavoro interessati dovranno:
- presentare all’INPS l’istanza telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione “Comunicazioni on-line”;
- verificare che l’INPS attribuisca alle posizioni contributive interessate il codice autorizzazione “7N”;
- esporre la riduzione spettante nella denuncia Uniemens, utilizzando il codice già in uso “L207”, relativo al recupero degli arretrati; si ritiene, infatti, che, tenuto conto della tempistica di pubblicazione del decreto, non vi sarà alcun conguaglio a titolo di beneficio corrente.
Per le indicazioni operative, consultare la Circolare INPS n.13/2024 al seguente link