Il Ministero del lavoro ha confermato, anche per l’anno 2023, la possibilità per i datori di lavoro del settore edile di applicare la riduzione contributiva dell’11,50%.

Per l’effettiva applicazione della riduzione contributiva, i datori di lavoro interessati dovranno:

  • presentare all’INPS l’istanza telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione “Comunicazioni on-line”;
  • verificare che l’INPS attribuisca alle posizioni contributive interessate il codice autorizzazione “7N”;
  • esporre la riduzione spettante nella denuncia Uniemens, utilizzando il codice già in uso “L207”, relativo al recupero degli arretrati; si ritiene, infatti, che, tenuto conto della tempistica di pubblicazione del decreto, non vi sarà alcun conguaglio a titolo di beneficio corrente.

Per le indicazioni operative, consultare la Circolare INPS n.13/2024 al seguente link

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.01.circolare-numero-13-del-17-01-2024_14439.html