Importante sentenza del Consiglio di Stato, che ha definitivamente confermato l’illegittimità della delibera dell’ANAC -Autorità Nazionale Anticorruzione- relativa ai titoli di studio del direttore tecnico, ritenuti necessari per ottenere la SOA per lavori sui beni culturali: alla direzione tecnica delle categorie OG2 e OS25 sono riammessi i soggetti con propria esperienza lavorativa.
La norma di deroga del Regolamento sugli appalti trova così applicazione anche nel settore dei lavori sui beni culturali, per tutelare l’interesse delle imprese e dei direttori tecnici con esperienza che da tempo operano sul mercato; per non creare disparità di trattamento tra imprese che operano nel settore dei beni culturali e quelle che operano in altri settori; infine per correggere l’assunto che i direttori tecnici privi di titolo di studio siano meno qualificati e non in grado di proteggere i beni culturali rispetto ai direttori laureati.
Per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, dunque, le imprese da tempo attive e specializzate nei lavori sui beni culturali potranno nuovamente qualificarsi alle gare semplicemente con la propria direzione tecnica, senza dover ricorrere ad architetti, archeologi o laureati in beni culturali.
Info: CNA Costruzioni di Viterbo e Civitavecchia, responsabile Maurizio Mancini.