La Legge di bilancio 2023 ha disposto l’aumento dell’ammontare dei ricavi entro cui le imprese minori sono ammesse al regime di “contabilità semplificata”, di cui all’art. 18 del DPR 600/73 (Articolo 1, comma 276 LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197).
Tale regime, applicabile alle imprese individuali, a snc, sas e ai soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del Tuir nonché agli enti non commerciali esercenti un’attività commerciale in via non prevalente, consente l’applicazione del cd. “regime di cassa” di cui all’art. 66 del Tuir quale “regime naturale” sempreché non siano superati i limiti previsti dall’art. 18 del DPR 600/73.
Per effetto delle modifiche in esame, le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.