Nel decreto Sostegni ter convertito in legge, trovano spazio ulteriori possibilità a favore dei contribuenti che hanno aderito alla “rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali, per il mancato versamento delle rate scadute negli anni 2020 e 2021 il cui termine ultimo era fissato al 14 dicembre 2021, nonché per le rate da corrispondere nell’anno 2022.
In particolare, l’articolo 10-quinquies permette a questi contribuenti di rientrare nelle definizioni agevolate delle cartelle per il pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadute nel 2020 e 2021, nonché per la rata scaduta lo scorso 28 febbraio 2022.
La norma, inoltre, offre ai contribuenti non decaduti la possibilità di continuare ad effettuare i versamenti rateali relativi ai piani di definizione già in essere secondo il calendario fissato nelle seguenti scadenze: 31 maggio 2022, 31 luglio 2022 e 30 novembre 2022, ovvero di versare le predette rate in unica soluzione entro il 30 novembre 2022.
È vero, infatti, che i versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati, in un’unica soluzione, entro le seguenti date:
- 30 aprile 2022, per le rate scadute nell’anno 2020;
- 31 luglio 2022, per le rate scadute nell’anno 2021;
- 30 novembre 2022, per le rate in scadenza nell’anno 2022.
Si ricorda che sono comunque ammessi i 5 giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018, entro i quali sarà possibile effettuare i pagamenti senza conseguenze.
Conseguentemente saranno considerate estinte le procedure esecutive (pignoramento anche presso terzi) eventualmente avviate a seguito dell’inutile decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021. Le somme, eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni ter) resteranno definitivamente acquisite e non saranno più ripetibili, in relazione a tutti quei debiti definibili.