fisco-2Le imprese che non sono tenute a depositare il bilancio (così come le associazioni, le fondazioni e le onlus) non dimentichino la scadenza del 30 giugno se nell’esercizio 2019 hanno ottenuto contributi pubblici per un importo pari o superiore a 10.000 euro (inteso in senso cumulativo). Dallo scorso anno, per tutte le imprese che non redigono il bilancio CEE in forma estesa, vige infatti l’obbligo di dare comunicazione, sul proprio sito Internet o su quello della propria associazione di categoria, entro il 30 giugno di ogni anno, dei benefici ricevuti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. CNA offre alle imprese associate la possibilità di pubblicare i contributi ricevuti nella sezione dedicata del sito www.cnaviterbocivitavecchia.it (Legge sulla Trasparenza – Pubblicazione contributi pubblici). Il servizio è gratuito. Questi i dati da indicare:

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  2. denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  4. data di incasso;
  5. causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Ricordiamo che, a partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza dell’obbligo di trasparenza e pubblicità comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti (importo minimo 2.000 euro), nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, è prevista la restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Proponiamo, per gli opportuni approfondimenti, la nota a cura di Emiliano Brizi, responsabile dell’Area Fiscale e Tributaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia. Le imprese possono contattare la CNA di Viterbo e Civitavecchia allo 0761.2291 o tramite e-mail indirizzata a: segreteria@cnavt-civ.it.