Con due diversi provvedimenti, il Ministero della Salute ha aggiornato le proprie disposizioni in merito alla gestione dell’epidemia da Covid – 19, riguardanti in particolare la gestione dei casi e contatti stretti e l’utilizzo delle mascherine.
Per le persone positive ai test si applicano le seguenti modalità di isolamento:
- Casi sempre asintomatici e casi che non presentano sintomi da almeno 2 giorni: termine isolamento dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico/molecolare. Per i casi sempre asintomatici, effettuando un test presso una struttura sanitaria/farmacia l’isolamento può essere interrotto anche prima dei 5 giorni;
- Soggetti immunodepressi: termine isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre a seguito di un test negativo;
- Operatori sanitari: se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento termina immediatamente in seguito a test negativo;
- Cittadini provenienti dalla Cina: se sono rientrati in Italia nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, possono terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi al test.
Al termine dell’isolamento, è obbligatorio l’utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo l’inizio della sintomatologia o, per i soggetti asintomatici, dal primo test postivo.
I soggetti che hanno avuto contatti stretti con persone positive applicano il regime di auto-sorveglianza, durante il quale dovranno indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo all’ultimo contatto stretto. In caso di insorgenza di sintomi, viene raccomandata l’esecuzione immediata di un test. Gli operatori sanitari devono eseguire un test giornaliero fino al quinto giorno dall’ultimo contatto.
In merito all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, vengono prorogate fino al 30 aprile 2023 le disposizioni previste dall’ordinanza 31 ottobre 2022. Pertanto fino a tale data rimane l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (sia mascherine chirurgiche che Ffp2) per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio – sanitarie e socio – assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali dell’art.44 del DPCM 12 gennaio 2017.