Dal 1° marzo 2023, l’assegno unico e universale sarà riconosciuto d’ufficio, senza necessità di presentare una nuova domanda, ai soggetti beneficiari che, alla data del 28 febbraio 2023, hanno una domanda nello stato di “accolta”. A chiarirlo è l’Inps.
Viceversa, nel caso in cui, rispetto alle condizioni che erano state dichiarate nella domanda, si dovessero essere verificate delle variazioni, è onere dei richiedenti intervenire tempestivamente sull’istanza già inviata e presente negli archivi dell’Inps, per adeguarla alle circostanze sopravvenute.
Inoltre, i soggetti che non hanno mai beneficiato dell’assegno unico, ovvero che, sino al 28 febbraio 2023, hanno presentato domanda che si trovi in stato “decaduta”, “revocata”, “rinunciata” o “respinta”, al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal primo marzo 2023, devono presentare una nuova domanda di assegno unico, attraverso i consueti canali messi a disposizione dall’Istituto (portale web, contact center, Istituti di Patronato).
L’Inps ricorda, infine, che sia nel caso di domanda di assegno unico già presentata, che nel caso di presentazione di nuova domanda, anche per coloro che hanno una domanda in stato “respinta”, “decaduta”, “revocata” o “rinunciata” al 28 febbraio 2023 e che si trovano nel 2023 in possesso dei requisiti normativamente previsti, sussiste sempre l’onere di presentare una nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per l’anno 2023, per ottenere, a partire dal mese di marzo, gli importi più elevati dall’assegno sulla base dell’attestazione Isee 2023 e di quanto previsto in tema di importi maggiorati. L’Isee in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua, infatti, ad essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’assegno unico e universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio.
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