Pubblicata stasera l’ordinanza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sul riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali.
Ecco le tappe.
Ripartono subito:
- a. l’attività delle strutture ricettive extralberghiere (guest house o affittacamere, ostelli per la gioventù, hostel o ostelli, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, bed & breakfast, country house o residenze di campagna, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore, alberghi diffusi);
- b. l’attività escursionistica a piedi in natura e all’aria aperta, anche a titolo professionale, a condizione del rispetto della distanza interpersonale di due metri tra i componenti del gruppo escursionistico.
Dal 25 maggio:
- a. palestre e piscine;
- b. l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di centri e strutture sportive, nonché dei centri ricreativi e culturali, fermo restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico;
- c. fermo restando la sospensione delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, è consentita l’attività corsistica individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere).
Dal 29 maggio 2020:
- a. le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale;
- b. le attività dei parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, lunapark e spettacolo viaggiante;
- c. i campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea.
Tutte queste attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle specifiche linee guida (alcune sono in corso di definizione), del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto tra il Governo e le parti sociali e delle linee guida nazionali in materia di sanificazione.
Novità importanti riguardano gli orari. Le attività interessate dall’ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21,30, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto. L’ordinanza aggiunge a questi ultimi le attività artigianali di prodotti alimentari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie), gli esercizi commerciali di vicinato e le attività commerciali su area pubblica, purché vendano prodotti alimentari. Tutte queste imprese avranno dunque l’opportunità di restare aperte anche dopo le 21,30.