Il decreto Rilancio riconosce, come è noto, un credito d’imposta del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione o di leasing di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio dell’attività di lavoro autonomo (articolo 28).
E’ ora possibile utilizzarlo, avendo l’Agenzia delle Entrate istituito il codice tributo “6920”, che consente alle imprese la compensazione con modello F24, tramite i servizi telematici delle Entrate.
Il beneficio è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa e arte o professione con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso. Per le strutture alberghiere e agrituristiche si prescinde, invece, dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per questi ultimi, l’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività. Si ritengono inclusi i forfetari e le imprese agricole.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, salvo per le strutture turistico – ricettive con attività solo stagionale, per le quali si fa riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Spetta a condizione che l’attività abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di riferimento del 2020, di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Il calcolo va effettuato mese per mese.
Come utilizzarlo? Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. In alternativa, può essere ceduto.
Cessione del credito – La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.
Compensazione del credito – Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. La compensazione avviene utilizzando il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.
Info e approfondimenti: Area Fiscale e Tributaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia (telefono 0761.229243 – e.brizi@cnaupav.it) e presso tutte le sedi CNA.