La legge di bilancio 2018 ha introdotto un credito d’imposta per tutte le imprese che nel corso del 2018 sosterranno spese per la formazione finalizzata ad acquisire o a consolidare la conoscenza delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Si pensi, ad esempio, alle tecnologie riguardanti big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo – macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali, purché applicate negli ambiti elencati nello specifico allegato A alle legge.
Sono esclusi dall’agevolazione la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e di ogni altra norma obbligatoria in tema di formazione.
Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato e dal settore economico di appartenenza, nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente che segue il corso di formazione 4.0, limitatamente al periodo in cui viene occupato, fino ad un importo massimo annuale di 300mila euro per ciascuna impresa beneficiaria.
Condizione per poter fruire dell’agevolazione è che le attività formative vengano pattuite con contratti collettivi aziendali o territoriali.
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta è necessario che i costi sostenuti vengano certificati da un revisore legale e tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le spese che l’impresa sostiene per la certificazione sono agevolabili entro il limite annuo di 5 mila euro. L’obbligo di certificazione non sussiste per le imprese con bilancio revisionato.
Il credito d’imposta è utilizzabile dall’impresa beneficiaria nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute le spese ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno successivo.