FiscoLa Legge di Bilancio 2022 ha modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche, agendo su tre direttrici:

  • rimodulazione delle aliquote Irpef e delle detrazioni spettanti per tipologia di reddito;
  • modifiche al trattamento integrativo;
  • abolizione dell’ulteriore detrazione d’imposta.

Quattro aliquote Irpef per quattro scaglioni

Ridotto da cinque a quattro il numero di scaglioni di reddito. L’imposta lorda si determina applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del Tuir, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a 15mila euro: 23%
  • oltre 15mila euro e fino a 28mila: 25%
  • oltre 28mila euro e fino a 50mila: 35%
  • oltre 50mila euro: 43%.

Detrazioni

Profondamente modificato il panorama delle detrazioni riconosciute in funzione del tipo di reddito prodotto e dell’entità del reddito complessivo La loro attribuzione avviene adesso fino al raggiungimento dei 50mila euro di reddito complessivo (prima il limite era fissato a 55mila euro).

 – Rimodulazione dei redditi da lavoro dipendente e alcuni assimilati

La detrazione, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno, spetta quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e/o le seguenti tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

  • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, della piccola pesca
  • indennità e compensi percepiti da lavoratori dipendenti per incarichi svolti presso terzi, esclusi quelli che devono essere riversati al datore di lavoro o allo Stato
  • borse di studio o assegno, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente con il soggetto erogante
  • somme e valori percepiti in qualità di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie, per la partecipazione a collegi e commissioni, per rapporti di collaborazione continuativa senza vincolo di subordinazione
  • remunerazioni dei sacerdoti, congrue e supplementi di congrua
  • prestazioni pensionistiche complementari
  • compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili. 

Ecco le detrazioni:

  • redditi fino a  15.000 euro: 1.880 euro  (minimo 690 oppure 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato)
  • oltre  15.000 e fino a 28.000 euro: 1.910 + 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo) / 13.000]
  • oltre 28.000 e fino a 50.000 euro: 1.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000].

Se il reddito complessivo supera 25mila euro ma non 35mila, la detrazione è aumentata di 65 euro.

Per ciò che riguarda il trattamento integrativo introdotto dal D.L. n. 3/2020, questo è confermato nella misura di 1.200 euro annui, ma solo a favore dei soggetti con redditi complessivamente non superiori a 15.000 euro, anziché 28.000 euro. Fermo restando il limite annuo di 1.200 euro, il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è > 15.000 euro ma ≤ 28.000 euro, a condizione che la somma delle seguenti detrazioni sia superiore all’imposta lorda:

  • detrazioni per i carichi di famiglia;
  • detrazioni per i redditi da lavoro dipendente e assimilato;
  • detrazioni per gli interessi passivi sui mutui relativi a terreni e abitazione principale contratti entro il 31 dicembre 2021;
  • detrazioni per spese ripartite in 4 rate;
  • detrazioni per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2021.

È abrogata l’ulteriore detrazione prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020.

– Redditi da pensione

La detrazione va rapportata al periodo di pensione nell’anno:

redditi fino a  8.500 euro: 1.955 euro (l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro)

oltre   8.500 e fino a 28.000 euro: 700 + 1.255 x [(28.000 – reddito complessivo) / 19.500]

oltre 15.000 e fino a 50.000 euro: 700 x [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000].

Se il reddito complessivo supera 25mila euro ma non 29mila, la detrazione è aumentata di 50 euro.

– Redditi da lavoro autonomo e altri redditi

La detrazione spetta, senza rapporto ad alcun periodo dell’anno, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa minore, redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere ovvero i restanti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, diversi da quelli per i quali spetta la stessa detrazione riconosciuta per redditi di lavoro dipendente (per esempio: compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale sanitario; rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale):

  • redditi fino a 5.500 euro: 1.265 euro
  • oltre 5.500 e fino a 28.000 euro: 500 + 765 x [(28.000 – reddito complessivo) / 22.500]
  • oltre 28.000 e fino a 50.000 euro: 500 x [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000].

Se il reddito complessivo supera 11mila euro ma non 17mila, la detrazione è aumentata di 50 euro.

Approfondimenti, assistenza e consulenza: Area Fiscale e Tributaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia, 0761.2291. E-mail: e.brizi@cnaupav.it.