birra-artigianale-2CNA Agroalimentare pienamente soddisfatta che sia diventata legge la proposta di riduzione delle accise a favore dei microbirrifici artigianali. “Avevamo presentato questa proposta a settembre, continua il Presidente Nazionale Mirco Della Vecchia, insieme ad una serie di richieste di semplificazioni. Da un’indagine fatta presso alcuni birrifici associati, la riduzione delle accise corrisponde ad un risparmio medio di circa 1.000 euro al mese. Una boccata di ossigeno per un settore in crescita che sta avendo numerosi riconoscimenti internazionali, a conferma di come il made in Italy non abbia confini”.

Ma vediamo nel concreto cosa riporta la legge di bilancio:

  1. All’articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:

« in euro 3,00 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 2,99 ».

  1. All’articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le im- poste sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nei birrifici di cui all’articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri il prodotto finito è accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento. Alla birra realizzata nei birrifici di cui al presente comma si applica l’aliquota di accisa di cui all’allegato I annesso al presente testo unico ridotta del 40 per cento »;

  1. dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

« 3-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis, con particolare riguardo al- l’assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di cui al medesimo comma ».

389. Le disposizioni di cui al comma 388, lettera a), del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 35, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dal comma 388, lettera b), del presente articolo. A decorrere dalla stessa data, il comma 12 dell’articolo 2 del decreto- legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.

Cosa aveva proposto la CNA:

RIDUZIONE DELL’ACCISA A FAVORE DEI MICROBIRRIFICI”

All’articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. il comma 3-bis è sostituito con i seguenti: 

«3-bis. Per i microbirrifici artigianali, di cui al comma successivo, l’accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d’imposta per scaglioni:

1) fino a 5.000 hl, del 50%;

2) fino a 10.000 hl, del 40%;

3) fino a 20.000 hl, del 30%;

4) fino a 40.000 hl, del 20%”.

3-ter. Per microbirrifici si intendono i piccoli birrifici che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

  1. indipendenza legale ed economica da qualsiasi birrificio, stabilita sulla base di appositi criteri individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;
  2. utilizzo di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;
  3. produzione annua non superiore ai 40.000 ettolitri.
  1. dopo  il comma 7 è inserito il seguente:

7-bis. Per le fabbriche di birra di cui al comma 3-ter, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l’immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese».