Dopo la versione di dicembre su Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico  sono state rilasciate e pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate nuove versioni per l’utilizzo degli strumenti di incentivazione che al momento costitituiscono l’unico intervento pubblico in grado di contenere e contrastare la contrazione del mercato derivante dalla crisi economica.

In merito ai Lavori di ristrutturazione la nuova Guida ricorda che i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:
– 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
– 40% delle spese che saranno sostenute nell’anno 2015, sempre con il limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare
– 36%, con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che  saranno spese dal 1° gennaio 2016.

Per CNA Costruzioni appare indispensabile, almeno fino a quando i deboli segnali di ripresa economica che si stanno evidenziando non si saranno consolidati, mantenere fermi gli attuali livelli degli incentivi, sia nelle quantità massime che nelle percentuali di detraibilità.

Per la detrazione su mobili ed elettrodomestici effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2014 la Guida ricorda che è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, ma in quest’ultimo caso i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano beni per arredare il proprio immobile.
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I nuovi testi sono aggiornati alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014 , oltre che alla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

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