A decorrere dal 1° gennaio 2016, vengono esclusi dal calcolo della rendita catastale i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti (c.d. imbullonati), funzionali allo specifico processo produttivo e di natura essenzialmente impiantistica. A tal fine l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 1° febbraio 2015, n. 2/E, individua nello specifico gli impianti da escludere dalla rendita, dopo anni di complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale, a commento della recente norma introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (cfr. art. 1, comma 21, della L. n. 208/2015).
Con la nuova norma, dunque, viene definitivamente eliminato l’obbligo di pagare l’IMU e la TASI non già sul valore degli immobili, ma sul valore degli impianti produttivi collocati all’interno dei fabbricati industriali, solo per il fatto di doverli collocare a terra a causa delle vibrazioni che essi producono.
Pertanto, la rendita catastale dell’immobile deve essere determinata facendo riferimento solamente:
- al suolo;
- alle costruzioni;
- agli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità.
Devono invece essere escluse, per le valutazioni già eseguite e per quelle future “le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo”, di cui la circolare dell’Agenzia delle Entrate dà prima una definizione generale“nelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno.“, per poi addentrarsi in una elencazione non esaustiva, differenziata tenendo conto del diverso ciclo produttivo.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate era particolarmente attesa, perché da essa dipende la possibilità delle imprese di chiedere quanto prima e di ottenere la rideterminazione della rendita catastale e quindi del valore catastale valido ai fini del pagamento dell’IMU e dalla TASI, già con riferimento alle imposte comunali dovute per il 2016.
E’ vero, infatti, che la citata disposizione anticipa al 1° gennaio 2016 la rideterminazione della rendita catastale delle unità immobiliari già censite nelle categorie catastali dei gruppi D e E, con riflessi sulle imposte locali IMU e TASI.
Pertanto, gli intestatari dei predetti immobili possono presentare in catasto entro il 15 giugno 2016 gli atti di aggiornamento, tramite procedura Docfa, per modificare la base della rendita catastale degli immobili.
Tale nuova rendita per effetto retroattivo della norma a valere dal 1° gennaio 2016 potrà essere utilizzata già in sede di acconto IMU/TASI dovuto il prossimo 16 giugno 2016.
La circolare precisa, inoltre, che a far data dal 1° febbraio 2016 gli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano possono essere predisposti con la nuova versione 4.00.3 della nuova procedura Docfa, resa disponibile sul sito internet dell’Agenzia, unitamente alle relative istruzioni operative.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la Cna allo 0761/2291.