A furia di gridare “al lupo, al lupo” qualcuno alla fine ci crede. E quanto sta accadendo dopo che una associazione di proprietari immobiliari si è messa a parlare di “tassa sull’ascensore” in riferimento ad uno schema di DPR recentemente licenziato dal Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione di una direttiva europea che dovrà andare al Consiglio dei Ministri.
“Come la bufala estiva della tassa sull’aria condizionata, anche la tassa sull’ascensore non esiste – afferma Carmine Battipaglia, Responsabile Nazionale CNA Installazione Impianti – e stupisce che vi siano politici sempre disposti a credere a queste sciocchezze senza prima verificare l’esattezza di certe affermazioni”.
Ma andiamo per ordine. Lo schema di decreto presidenziale in questione prevede che i verificatori, ovvero i soggetti che devono garantire la conformità degli ascensori ed effettuare le necessarie verifiche, al momento della prima verifica periodica, peraltro già prevista per legge, effettuino anche una ulteriore verifica sui requisiti minimi di sicurezza (precisione di fermata e livellamento tra cabina e piano, presenza di illuminazione del locale macchine, presenza ed efficacia dispositivi di richiusura delle porte di piano, etc.). Qualora poi il verificatore dovesse riscontrare una non corrispondenza dell’ascensore ai requisiti di sicurezza può prescrivere i necessari interventi di adeguamento da svolgersi durante la prima verifica ordinaria e da completarsi comunque entro due anni.
“E se è vero che i controlli per il parco ascensori meno recente non sono previsti dalla Direttiva europea – sottolinea Battipaglia– è altrettanto vero che furono oggetto di una Raccomandazione europea sin dal lontano 1995, raccomandazione peraltro attuata dalla maggior parte dei paesi europei. Inoltre, se i proprietari hanno diligentemente fatto eseguire le verifiche previste dalla legge – conclude il Presidente degli impiantisti CNA – è del tutto evidente che, in fase di verifica, i requisiti di sicurezza previsti risulteranno rispettati e non vi sarà alcun bisogno di ulteriori lavori di messa a norma dell’impianto di elevazione”.