rossoIl Lazio sarà in zona rossa da lunedì 15 marzo. 

Ecco le misure previste in base al DPCM in vigore, che “si applicano per un periodo di quindici giorni“, come prevede l’ordinanza del Ministero della Salute, che dispone il passaggio in zona rossa per le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto.

Spostamenti

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Scarica qui il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti.

Attività commerciali

Sono sospese le attività di commercio al dettaglio sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita e nei centri commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23.

Nei giorni festivi e prefestivi gli esercizi di commerciali presenti nei centri, parchi e gallerie commerciali sono chiusi.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

• È sempre ammessa la consegna dei prodotti a domicilio e la vendita a distanza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, senza riapertura del locale.

Attività dei servizi di ristorazione

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina), l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Attività inerenti servizi alla persona

Sono sospese le attività di acconciatura, estetica e tatuaggio.

Sospesi i servizi alla persona, ad eccezione di quelli individuati dall’allegato 24 ovvero: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse.

Le aziende che svolgono attività diverse da quelle descritte possono continuare ad operare nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Scuole

Chiuse tutte le scuole, anche le materne e gli asili nido.

Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei Musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche, dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione, e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

Sospesi altresì gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

– IL DECRETO LEGGE APPROVATO IERI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricordiamo anche i principali punti del decreto-legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri:

• l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;

• l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle regioni, individuate con ordinanza del ministro della Salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;

• la facoltà per i presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di Sars-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Infine, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle regioni o province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.