capannoneIl decreto Rilancio riconosce un credito d’imposta del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione o di leasing di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio dell’attività di lavoro autonomo (articolo 28).

Il beneficio è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa e arte o professione con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, salvo per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, per le quali si fa riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Il credito d’imposta spetta a condizione che l’attività abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di riferimento del 2020, di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019.

È utilizzabile dopo il pagamento dei canoni anche in compensazione nel modello F24. È possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

Scheda a cura di Emiliano Brizi, responsabile dell’Area Fiscale e Tributaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia.

Info: 0761.229243 – e.brizi@cnaupav.it