Anche le lavoratrici autonome e le libere professioniste avranno diritto all’indennità di maternità per gli eventuali periodi di astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio. È tra le novità più rilevanti contenute nel decreto legislativo 105/2022 che attua la direttiva del Parlamento Europeo “relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza”.
L’indennità sarà dunque corrisposta alle lavoratrici iscritte alle gestioni autonome dell’Inps e alle casse professionali anche per i periodi antecedenti i due mesi che precedono il parto “nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, come si legge del testo del decreto, la cui entrata in vigore è fissata al 13 agosto 2022.
Congedo parentale. Novità anche per il congedo parentale, esteso alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps (e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico), nella medesima misura del congedo per i lavoratori dipendenti. Il decreto interviene anche relativamente al prolungamento fino a tre anni di durata nel caso di figli con disabilità grave.
L’indennità, pari al 30% della retribuzione, è riconosciuta fino all’età di 12 anni, per tre mesi di congedo per ciascun genitore e per un ulteriore periodo di tre mesi a uno dei due genitori. La durata del periodo indennizzabile, pertanto, sale a nove mesi. Qualora vi sia un solo genitore, questo potrà fruire di nove mesi.
I periodi di congedo parentale sono altresì computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva. Il congedo parentale in caso di adozioni o affidamenti può essere fruito entro i 12 anni.
Tutele per i padri. Sono numerosi i cambiamenti rispetto alla precedente normativa:
- estensione del congedo di paternità anche ai dipendenti pubblici (attualmente previsto per i soli lavoratori dipendenti privati);
- il congedo di paternità si applica anche al padre adottivo o affidatario
- il congedo di paternità è pari a 10 giorni e utilizzabile in contemporanea al permesso di maternità;
- nel caso di parto plurimo, la durata del congedo passa a venti giorni lavorativi
- il congedo è fruibile anche nei due mesi precedenti la data presunta del parto (attualmente possibile solo nei cinque mesi successivi al parto);
- è prevista una sanzione amministrativa per i casi di rifiuto, opposizione o ostacolo all’esercizio del diritto al congedo di paternità (variabili fra 516 e 2.582 euro);
- il congedo di paternità obbligatorio è interamente retribuito (indennità pari al 100% della retribuzione) e coperto da contribuzione utile ai fini pensionistici.
Modifiche antidiscriminatorie. Il decreto prevede l’introduzione di un nuovo articolo nella legge 104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap). Si tratta dell’articolo 2 bis “Divieto di discriminazione”, volto alla tutela contro le discriminazioni – incluse le ipotesi di trattamento meno favorevole – a danno dei lavoratori che fruiscano dei benefici (o ne facciano domanda) previsti in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali vengano prestati assistenza e cura.
Beneficiari del decreto sono anche le parti dell’unione civile e delle convivenze di fatto.
Lavoro agile. La priorità nella concessione del lavoro agile viene estesa ai lavoratori con grave disabilità accertata e ai dipendenti che rientrano nella nozione di caregiver familiare. La lavoratrice o il lavoratore che richieda di ricorrere al lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre modalità organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.