fondo-rotativoNovità importanti per il Fondo rotativo per il piccolo credito, finanziato con 39 milioni di fondi europei e regionali, e pensato per venire incontro alle necessità di finanziamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese e dei liberi professionisti. Il Fondo è stato semplificato e reso più facile, con periodi di ammortamento maggiori di quanto era stato pensato in origine – passano da 3 a 5 anni.

Con l’approvazione del regolamento, c’è spazio anche per le botteghe storiche. “Altre novità di rilievo sono l’attivazione della riserva da due milioni di euro destinata alle botteghe storiche – con almeno 50 anni di attività – e l’eliminazione del vincolo della localizzazione dei beneficiari in consorzi e/o aree industriali e artigianali”- così Gian Paolo Manzella, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio.

Per quanto riguarda le botteghe storiche, possono presentare domanda di agevolazione:

a) i locali e le botteghe storiche in possesso dei seguenti requisiti:

– siano ubicati nel territorio regionale;

– siano collocati in immobili di particolare valore storico-artistico e architettonico, documentato attraverso la produzione della dichiarazione di interesse culturale adottata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 42/2004 o, nel caso di beni di cui all’articolo 12, comma 1, del suddetto decreto, della verifica positiva effettuata ai sensi del comma 2 dello stesso articolo;

– al loro interno sia regolarmente svolta, in modo documentabile, continuativamente da almeno cinquanta anni, una medesima attività commerciale, artigianale o di pubblico esercizio;

b) le botteghe d’arte in possesso dei seguenti requisiti:

– siano ubicate all’interno del territorio regionale;

– al loro interno sia regolarmente svolta, in modo documentabile, continuativamente da almeno cinquanta anni, un’attività di lavorazione manuale, non seriale, di creazione e produzione di opere di artigianato artistico, anche mediante l’impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, ad opera del medesimo soggetto, dei suoi discendenti, eredi o aventi causa;

c) le attività storiche in possesso dei seguenti requisiti:

– si tratti di attività commerciali, di somministrazione, artigianato o miste tra quelle indicate, compresi i cinema, i teatri, le librerie, le cartolibrerie nonché i mercati che si svolgono su area pubblica in sede propria, regolarmente esercitate nel territorio regionale;

– siano attività svolte, in modo documentabile, continuativamente da almeno cinquanta anni, negli stessi locali, ad opera del medesimo soggetto, dei suoi discendenti, eredi o aventi causa senza alcuna variazione di tipologia merceologica o di somministrazione; in caso di società la continuità in capo al medesimo soggetto, discendenti, eredi o aventi causa è verificata con riferimento ai soci illimitatamente responsabili relativamente alle società di persone e ai soci di maggioranza relativamente alle società di capitali.

Il requisito della continuità dell’attività storica per tutte le categorie in precedenza descritte è dimostrato tramite attestazione rilasciata dal Comune, dalla Camera di Commercio o da altri enti pubblici, compresi i certificati storici. Il suddetto requisito si considera rispettato anche nel caso in cui il locale sia stato chiuso per alcuni periodi a condizione che l’attività sia stata comunque svolta per almeno cinquanta anni.