“La decisione assunta dal governo è quella di chiudere, nell’intero territorio nazionale, ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali. Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio con i sindacati, con le associazioni di categoria, per stilare una lista dettagliata in cui sono indicate le filiere produttive delle attività dei servizi di pubblica utilità, quelli che sono più necessari per il funzionamento dello Stato in questa fase di emergenza”. È ciò che ha dichiarato il premier Giuseppe Conte nel messaggio di ieri sera agli italiani.
Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri (qui il testo), in vigore fino al 3 aprile, conferma che restano aperti i supermercati, i negozi di generi alimentari e di prima necessità, farmacie e parafarmacie; i servizi bancari, postali, assicurativi e finanziari; tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali; le aziende agricole e di produzione di prodotti animali.
Garantiti i servizi di trasporto.
Consentite le attività professionali.
Sono altresì aperte le imprese artigiane che forniscono servizi considerati essenziali.
Qui l’allegato con tutte le attività consentite, oltre a quelle commerciali la cui apertura era già prevista dal DCPM dello scorso 11 marzo.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Per ciò che riguarda il commercio, non si fermano dunque i seguenti negozi:
– Ipermercati
– Supermercati
– Discount di alimentari
– Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO 47.2)
– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codici ATECO 47.4)
– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
– Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
– Farmacie
– Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
– Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
– Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
– Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
Info: CNA. E-mail: coronavirus@cnavt-civ.it. WhatsApp 3907612291.