L’emissione delle fatture, sia analogiche sia elettroniche, non è un adempimento annoverabile tra quelli sospesi dall’articolo 62 del CuraItalia. Ad affermarlo, è l’Agenzia delle Entrate, che con una circolare fornisce i tanto attesi chiarimenti.
Nello specifico, ci si chiedeva se la sospensione prevista dall’articolo 62 riguardasse anche l’emissione delle fatture, considerate le difficoltà che gli operatori possono incontrare durante questo particolare periodo di emergenza sanitaria legato alla pandemia da Covid-19 e posto che eventuali ritardi nell’emissione potrebbero verificarsi nonostante l’interesse del contribuente ad emettere il documento, unico titolo valido per pretendere il pagamento della prestazione resa.
A tale quesito, l’Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente, considerando che l’esclusione delle fatture dall’elenco degli adempimenti prorogati deriva dal suo legame con l’attuazione di molte delle misure agevolative introdotte dal CuraItalia. Inoltre, l’emissione della fattura è funzionale alla controparte per l’esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti, come la detrazione Iva o la deduzione dei costi.
Ne consegue che, anche in periodo di coronavirus, le fatture sia cartacee che elettroniche devono essere emesse entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Si ricorda che in caso di fatture elettroniche, entro il termine dei 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, deve avvenire anche la trasmissione al sistema di interscambio. Tuttavia, continua la circolare, considerata l’emergenza, è comunque possibile che si creino delle situazioni particolari per cui ci si trova nell’impossibilità oggettiva ad emettere/trasmettere la fattura elettronica entro i 12 giorni previsti dall’articolo 21 del DPR 633/1972. In questi casi, sostiene l’Agenzia delle Entrate, la valutazione della reale sussistenza delle cause di forza maggiore che portano alla mancata applicazione delle sanzioni, sarà effettuata dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate caso per caso.
Pertanto CNA consiglia di riportare nella fattura e/o in un documento specifico i motivi che hanno determinato il ritardo nell’emissione/trasmissione. A tale proposito, è bene sottolineare che tra le ragioni che possono motivare la mancata emissione della fattura nei termini, non può essere considerata l’impossibilità a raggiungere la sede dell’impresa o degli uffici amministrativi. Infatti, il governo, con una faq, chiarisce che “ferme la sospensione dell’attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito lo svolgimento in sede di attività fondamentali, indifferibili e inderogabili purché del tutto estranee a quella produttiva (esempio: pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), limitando il più possibile il numero del personale presente e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali”.