Con specifico provvedimento del 2 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha modificato il modello di dichiarazione d’intento che i contribuenti interessati devono inviare per acquistare o importare beni e/o servizi senza applicazione dell’IVA.
Nei contenuti la modifica riguarda l’eliminazione della possibilità di poter richiedere la non applicazione dell’IVA per le operazioni comprese in un determinato periodo temporale. Rimangono confermate le due possibilità già previste di richiedere la non applicazione dell’IVA per “una sola operazione (fino a €)” o per le “operazioni fino a concorrenza (di un importo in €)”.
Tralasciando le valutazioni negative sulla limitazione delle possibilità consentite al contribuente, ma motivate dalla necessità dell’Agenzia delle entrate di un monitoraggio sugli importi comunicati dai contribuenti, ciò che è risulta maggiormente critica è la decorrenza sull’utilizzo del nuovo modello. Il Provvedimento, infatti, prevede che il nuovo modello debba essere “utilizzato per le lettere d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1 marzo 2017”.
Questa stringente formulazione determinerebbe l’obbligo per i contribuenti che proprio in questi giorni si stanno apprestando a presentare le dichiarazioni d’intento per il 2017 utilizzando l’attuale modello disponibile (vecchio modello), di dover ripresentare il nuovo anche qualora avessero scelto di indicare un plafond per una sola operazione o per le operazioni fino a concorrenza di un plafond dedicato, ossia una due scelte previste e confermate anche nel nuovo modello di dichiarazione d’intento, qualora al 1° marzo 2017 i propri fornitori non avessero ancora utilizzato il plafond indicato nella dichiarazione d’intento già presentata.
Tale regola avrebbe determinato un aggravio di adempimenti per i contribuenti, prontamente sottolineato dalla CNA all’Agenzia delle Entrate.
Sentita l’Agenzia delle Entrate per le vie brevi, possiamo anticipare che a breve verrà sottolineato che le dichiarazioni d’intento inviate fino al 28/2/2017 con il modello “vecchio”, ma con l’indicazione di una delle due scelte previste anche nel nuovo modello, mantengono validità anche dopo il 1 marzo 2017. In altre parole, in tale ipotesi non occorre presentare un nuovo modello anche se al 1° marzo 2017 il plafond assegnato non sia stato ancora consumato dai fornitori dell’esportatore abituale.
Qualora, invece, il vecchio modello sia presentato con la scelta legittima di un periodo temporale (dal/al), non più previsto nel nuovo modello, pur mantenendo efficacia fino al termine massimo del 28/2/2017, è necessario ripresentare il nuovo modello con una delle due scelte possibili nello stesso per gli acquisti da effettuare a partire dal 1/3/2017.