Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 144 del 24 giugno 2014 il Dl 91/2014 che apporta modifiche alle norme sulla gestione delle emissioni in atmosfera di impianti termici civili.

Di seguito una breve sintesi sui principali aspetti del provvedimento.

Impianti termici civili con potenza termica nominale superiore a 0,035 MW.

Per questi impianti, in esercizio al 29/04/2006, il libretto di centrale doveva essere integrato da parte del responsabile dell’esercizio e della manutenzione entro il 31/12/2012 con: una dichiarazione di rispetto delle caratteristiche tecniche e dei valori limite di emissione;

l’elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di emissione.

La scadenza del 31/12/2012, se gli adempimenti non sono già stati espletati, è stata prorogata al 25/12/2014. Queste integrazioni devono poi essere inviate, entro 30 giorni dalla loro redazione, da parte del responsabile dell’esercizio all’autorità competente, che sono definite da ogni Regione/Provincia autonoma.

Impianti termici civili con potenza termica nominale superiore a 0,035 MW

Viene sostituito l’articolo 285 del decreto legislativo 152/06 (“Caratteristiche tecniche”), prevendendo ora che “gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,035 MW devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell’allegato IX alla Parte V del decreto legislativo 152/06 pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell’aria”.

È previsto che gli impianti termici civili che sono stati autorizzati all’emissione in atmosfera ai sensi del titolo I, Parte V del decreto legislativo 152/06 (come gli impianti produttivi) prima del 25/6/2014 e che, a partire da questa data, ricadono nel successivo titolo II (impianti termici civili), devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017, purché sui singoli terminali vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore.

Viene ribadito che le dichiarazioni di conformità alle caratteristiche tecniche e di rispetto dei valori limite, devono essere elaborate nei 90 giorni successivi all’adeguamento. Il titolare dell’autorizzazione è equiparato all’installatore ai fini dell’applicazione delle sanzioni.

Inoltre, la norma che ha introdotto le sanzioni per la non corretta gestione delle sostanze lesive dell’ozono prevedeva che entro il 12/04/2014 dovessero essere eliminati i sistemi antincendio contenenti sostanze controllate (esempio: halon).

All’articolo11 comma 5 lettere a e b questo termine è stato prorogato sino al 12/01/2015, solo per i detentori che invieranno una comunicazione, entro il 30/09/2014, ai Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, indicando l’ubicazione dell’impianto, la natura e la quantità della sostanza. Chi non rispetta tale obbligo è soggetto alla pena dell’arresto fino a 1 anno e dell’ammenda fino a 100 mila euro.

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