Sono stare pubblicate sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sono state pubblicate le nuove linee guida – in vigore da domani, 1° settembre – predisposte dal Governo e concordate con le Regioni e le Province autonome, l’Anci e l’Upi per l’organizzazione dei servizi nelle diverse modalità di trasporto in vista della ripresa delle attività lavorative e della riapertura delle scuole.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, le linee guida costituiscono la base di riferimento per la predisposizione dei piani di potenziamento dei servizi che Regioni e Province autonome dovranno inviare al Mims entro il 2 settembre.
Il documento prevede “misure di sistema” valide per ogni tipologia di trasporto, mentre nell’allegato tecnico sono esplicitate le misure di settore per il trasporto aereo, per il settore marittimo e portuale, per il trasporto ferroviario, per il trasporto pubblico locale (automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lacunare), di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, e per il trasporto commerciale e non di linea.
Per il trasporto pubblico locale ed extraurbano, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore all’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. Il medesimo coefficiente di riempimento è applicabile agli autobus NCC, adibiti a trasporto pubblico locale. Tale coefficiente di riempimento è ammesso esclusivamente nelle Regioni o nelle Province autonome individuate come zona bianca o gialla.
Tale capienza si applica anche a:
- autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Per i taxi e Ncc fino a 9 posti, è raccomandato dotare le vetture di paratie divisorie tra le file di sedili e il passeggero non può occupare il posto vicino al conducente.
Nelle vetture omologate per il trasporto fino a 5 persone, non potranno essere trasportati sul sedile posteriore più di due passeggeri.
Nelle vetture omologate per il trasporto di 6 o più persone, dovranno essere applicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili.
Le limitazioni di cui ai punti non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza delle predette qualità può essere sempre autocertificata dall’interessato.
Ricordiamo inoltre cosa prevede, sempre a partire dal 1° settembre, il decreto legge “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti”, riguardo all’obbligo del Green Pass sui mezzi di trasporto.
Il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.
In base a questa suddivisione, sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza Green Pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.