Durc, per i lavori privati la validità torna a 90 giorni, per gli appalti pubblici resta invece la durata di 120 giorni.
La novità è operativa dal primo gennaio 2015 dato che non sono state prorogate le disposizioni del Decreto del Fare (DL 69/2013), convertito nella Legge 98/2013.
Il decreto aveva portato da 90 a 120 giorni la validità del Durc, prevedendo che il documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione, ma solo per le fasi fondamentali del contratto, come il pagamento del saldo, che necessita di un nuovo Durc. In base alla norma, nel corso dei 120 giorni di validità, il Durc può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.
In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, l’invito alla regolarizzazione delle inadempienze deve essere trasmesso all’interessato mediante PEC o per il tramite del consulente del lavoro.
La norma aveva inoltre previsto che, fino al 31 dicembre 2014, le stesse regole dovessero essere applicate anche al settore privato. Dal momento che non è stata prevista nessuna proroga, dal primo gennaio 2015 il Durc ha una durata diversa a seconda che sia chiesto per operare nel settore degli appalti pubblici o in quello dei lavori privati.
Si auspica l’emanazione di una norma che uniformi le durate di validità.