caldaia-a-gas-2_mediumIl Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul suo sito ( www.sviluppoeconomico.gov.it ) alcune risposte alle domande più frequenti su quegli aspetti del DPR 74/2013  che maggiormente avevano ingenerato dubbi interpretativi agli operatori.

In un primo momento, il tutto avrebbe dovuto avere la forma di una circolare ministeriale esplicativa, ma il Ministero si è esclusivamente limitato a fornire solo alcune interpretazioni ai ben più numerosi quesiti che le associazioni di categoria avevano posto.

Ecco gli aspetti più rilevanti.

Definizione di impianto termico – Il  MiSE specifica che  “l’impianto termico è costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. La definizione di impianto termico comprende anche l’insieme di più apparecchi a fiamma indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al servizio della stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze al focolare non sia inferiore a 5 kW. “ Inoltre viene precisato che “l’impianto termico debba essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza”.

Controllo e manutenzione ai fini della sicurezza – Viene confermata la valorizzazione del ruolo delle imprese installatrici e manutentrici affermando che “la predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l’indicazione sia dei singoli controlli da effettuare che della loro frequenza, è compito dell’installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore, per gli impianti esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili”. Quest’ultima frase (“tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti”) può essere fuorviante in quanto il DPR 74/2013 dice chiaramente che “Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente”. Pertanto sono le ditte installatrici e manutentrici a decidere quando fare gli interventi di manutenzione e cosa fare. Viene inoltre chiarito, se mai ce ne fosse stato bisogno, che i modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica “non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso”.  Con questa frase il Ministero ha voluto chiarire che una cosa sono i controlli ai fini della sicurezza dell’impianto ed un’altra sono i controlli relativi all’efficienza energetica dello stesso. La precisazione, probabilmente, è dovuta al fatto che vi sono state interpretazioni volutamente distorte della legge tese a far credere ai consumatori che i controlli di efficienza energetica sostituissero quelli sulla sicurezza e che quindi bastasse un solo controllo (magari ogni 4 anni) per essere in regola con la legge.

Libretto di impianto – Nel ribadire che il modello di libretto da usare “è quello previsto dal D.M. 10/02/2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2104) che sostituisce i preesistenti modelli di “libretto di impianto” e “libretto di centrale” e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esenti da tale adempimento”, si chiarisce che “per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell’impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori”.  Le FAQ ministeriali affrontano anche il problema creato dalla cosiddetta “proroga” agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 del DM 10 febbraio 2014 (entrata in vigore del nuovo libretto di impianto). Come si ricorderà la frase con la quale il DM 20 giugno 2014 istituiva la “proroga” (entro il 15 ottobre…) era stata da noi contestata in quanto a nostro avviso veniva istituito un termine perentorio, il 15 ottobre appunto, entro il quale tutti gli impianti dovevano essere dotati di libretto. Pur non volendo riconoscere il proprio errore ed apportare una minima correzione al DM 20.6.2014, il Ministero afferma che “a partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014”  e che  “per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici”.  In pratica le imprese installatrici e manutentrici inizieranno a compilare i nuovi libretti, in sostituzione di quelli vecchi, in occasione degli interventi di manutenzione o di controllo di efficienza energetica che verranno effettuati a partire dal (e non entro il) 15 ottobre. Ciò significa che in un arco temporale di 3-4 anni tutti gli impianti avranno il loro libretto

Controlli sull’efficienza energetica e periodicità dell’invio del rapporto – I chiarimenti del Ministero sgomberano il campo dai numerosi equivoci ed interpretazioni, spesso interessate, che avevano caratterizzato questo aspetto. Nel ribadire che i controlli di efficienza energetica si eseguono, ai sensi dell’art.8, comma 1 del D.P.R. 74/2103 “in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW”,  si conferma implicitamente l’interpretazione che da sempre aveva dato CNA Installazione Impianti e cioè che controlli di efficienza energetica e di manutenzione ai fini della sicurezza vanno di pari passo e la loro tempistica, nonché le operazioni da effettuare, le decide l’impresa installatrice e/o manutentrice.  E’ pertanto l’installatore che determina quando fare sia i controlli per la manutenzione ordinaria che quelli sull’efficienza energetica di un impianto. E’ l’invio del Rapporto di controllo alle autorità competenti che deve rispettare le cadenze temporali previste all’allegato A del DPR 74/2013 (4 anni) qualora le stesse cadenze temporali non vengano modificate da specifici provvedimenti regionali di recepimento del DPR 74 (Lombardia ed Abruzzo hanno portato questa tempistica da 4 a 2 anni).