Dal 1° Gennaio 2017, i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 7,5 ton, ai fini della circolazione stradale fuori dai centri abitati, dovranno attenersi alle seguenti REGOLE (D.n°439 del 13 Dicembre 2016):
– In caso di circolazione del solo trattore stradale, il limite di massa (7,5 ton.) è riferito unicamente alla massa dello stesso. Tale limitazione non sussiste se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna
– Per i veicoli provenienti dall’estero (muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico) l’inizio del divieto è posticipato di 4 ore. Nel caso la deroga coincida con il periodo di riposo e in presenza di un solo conducente, il posticipo di ore 4 è utilizzabile al termine del periodo di riposo stesso.
– Per i veicoli diretti all’estero (muniti di idonea documentazione attestante la destinazione) l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.
– Per i veicoli provenienti dalla Sardegna o diretti in Sardegna (purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e/o la destinazione ) l’inizio e la fine del divieto sono, rispettivamente, posticipato e anticipato di 4 ore
– Per i veicoli che circolano in Sardegna provenienti dalla restante parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’inizio del divieto è posticipato di 4 ore. La stessa deroga vale per i veicoli checircolano in Sicilia provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale e che si avvalgono del traghettamento, ad eccezione della provenienza dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.
– I divieti di cui al presente calendario non si applicano ai veicoli che circolano in Sardegna e diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la restante parte del territorio nazionale purché muniti di documentazione attestante la destinazione e di prenotazione o biglietto per l’imbarco. Analoga deroga vale per i veicoli che circolano in Sicilia (con l’eccezione di quelli diretti in Calabria attraverso i porti di R. Calabria e Villa S. Giovanni ). La deroga vale infine anche per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare diretti ai porti per utilizzare tratte marittime di cui al D. del ministero dei trasporti 31.01.07 che rientrano nel campo di applicazione del D. 15.2.01 (trasporto combinato) purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco.
– Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova,Verona Q.E., Totino–Orbassano, Rivalta S., Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto A., Milano Rogoredo e Milano Smistamento, agli aeroporti per l’esecuzione a mezzo cargo aereo e che trasportano merci destinate, tramite gli stessi, all’estero, l’orario di termine del divieto è anticipato di 4 ore. La stessa anticipazione si applica anche ai veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono esser muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.
– Le suddette disposizioni si applicano anche ai veicoli eccezionali e per i trasporti in condizione di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni; si applicano infine anche ai veicoli provenienti o diretti a San Marino e Città del Vaticano
VEICOLI E COMPLESSI DI VEICOLI NON SOGGETTI AI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE (ANCHE SE CIRCOLANO SCARICHI)
1. Smaltimento rifiuti delle e per conto delle amministrazioni comunali, muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione
2. Appartenenti al Dipartimento per le Comunicazioni dello Sviluppo Economico o alle Poste Italiane nonché quelli di supporto alle Poste Italiane SpA e quelli adibiti a servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22/07/1999, n. 261 in virtù di licenza rilasciata dal Dipartimento per le Comunicazioni dello Sviluppo Economico, anche estera
3. Adibiti al servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio
4. Adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo
5. Adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate da effettuarsi o effettuate nell’arco delle 48 ore
6. Adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo di aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili
7. Adibiti al trasporto di forniture e viveri o di altri servizi indispensabili per la marina mercantile muniti di idonea documentazione
8. Adibiti esclusivamente al trasporto di: giornali, quotidiani, periodici – prodotti per uso medico – latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari purché, in quest’ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso.
9. Classificati macchine agricole ai sensi dell’art.57 del D.L.gv 285/92 e ss mm ii, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al Decreto Legislativo 29.10.1999 n°461;
10. Costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico
11. Adibiti allo spurgo di pozzi neri e condotti fognari
12. Adibiti al trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP
13. Adibiti al trasporto di prodotti deteriorabili quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, latticini freschi, derivati del latte freschi, fiori recisi, semi vitali, pulcini destinati all’allevamento, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali , uova da cova (con specifica attestazione all’interno della scheda di trasporto o del documento equipollente)
14. Con prenotazione (di Sabato) per revisione (percorso più breve e non autostradale) purché il veicolo sia munito di prenotazione
15. Rientro alla sede purché il veicolo non si trovi ad una distanza maggiore a 50 Km dalla sede a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non si percorrano tratte autostradale
16. Trattori isolati impiegati per il trasporto combinato per il rientro alla sede dell’impresa intestataria del veicolo
17. veicoli carichi impiegati in trasporti combinati (strada-rotaia o strada-mare) a condizione che, la parte iniziale o terminale del tragitto effettuata su strada, non può superare 150 Km in linea d’aria dal porto o dalla stazione F.S di imbarco o sbarco.
Ulteriori deroghe sono previste a fronte di regolare autorizzazione prefettizia.
Calendario dei divieti di circolazione 2017, leggi il decreto del ministero