Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 22 marzo 2021, cosiddetto decreto Sostegni.
Cosa prevede il testo prevede riguardo ai contributi a fondo perduto?
Come si calcola il contributo a fondo perduto
Premesso che potrà accedere al contributo chi ha registrato una riduzione del fatturato almeno del 30%, ai fini della determinazione dell’agevolazione è richiesto il calcolo di un nuovo parametro per definire la base di calcolo.
L’ammontare del contributo a fondo perduto del decreto Sostegni è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Tale percentuale è prevista nelle seguenti misure:
- 60% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 tra 100.000 euro e 400.000 euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 tra 400.000 e fino a 1 milione;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 tra 1 e 5 milioni;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 tra 5 e 10 milioni.
La base di calcolo è determinata in relazione al nuovo parametro dell’“ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi”.
Il nuovo contributo è dunque così calcolato:
- partendo da fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019;
- dividendo per 12 (mesi) il fatturato del 2020 e quello del 2019, ottenendo così l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno;
- calcolando la differenza tra i suddetti importi;
- applicando a tale differenza la percentuale prevista a seconda della fascia di reddito 2019 in cui si trova il soggetto che intende fruire dell’agevolazione.
Un esempio concreto
Prendiamo in considerazione un professionista con un fatturato 2019 pari a 70.000 euro e un fatturato 2020 pari a 40.000 euro.
In tal caso, il fatturato medio mensile del 2019 è pari a 5.833 (70.000/12) e quello del 2020 è pari a 3.333 (40.000/12).
La differenza tra gli importi indicati è quindi di 2.500 euro. A tale differenza andrà applicata la percentuale del 60% (soggetto con ricavi/compensi 2019 inferiori a 100.000), ottenendo così un contributo a fondo perduto spettante pari a 1.500 euro (60% di 2.500 euro).
Per chi è in regime forfetario
In questo caso, occorre fare riferimento all’importo medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati.
Pertanto, qualora un professionista in regime forfettario abbia compensi 2019 pari a 50.000 euro e compensi 2020 pari a 30.000 euro, l’ammontare medio mensile 2019 è pari a 4.167 (50.000/12) e quello del 2020 è pari a 2.500 (30.000/12). Essendo la differenza pari a 1.667 (ottenibile anche considerando la differenza tra i due fatturati annui pari a 20.000 e dividendola per 12), il contributo spettante sarà pari a 1.000 euro (60% di 1.667).
Contributo anche a chi ha aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2020
L’ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti indicati, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi, anche per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2020.
Info e approfondimenti: Area Fiscale e Tributaria di CNA, 07612291.