L’agenzia delle Entrate ha già diramato il provvedimento con il quale approva il modello, con le relative istruzioni, che gli esportatori abituali devono usare per trasmettere all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni d’intento da consegnare poi ai propri fornitori alla luce dell’articolo 20 del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, meglio noto come “Decreto semplificazioni fiscali”.

Si ricorda, infatti, che per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana.

Anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha quindi colto le difficoltà connesse all’applicazione delle nuove disposizione ed ha risposto all’esigenza di chiarimenti urgenti richiesta da RETE IMPRESE ITALIA, cogliendo in gran parte i suggerimenti proposti dalla CNA.

In particolare il provvedimento sottolinea che fino all’11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

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