Il decreto Rilancio introduce importanti novità in merito alla sospensione dei versamenti includendo anche gli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, cosiddetti “avvisi bonari”.
In particolare l’articolo 144 del decreto Rilancio stabilisce la rimessione in termini per i pagamenti scaduti tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020 (giorno antecedente l’entrata in vigore del presente decreto), anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e all’articolo 54-bis del Dpr. 633/72, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
I versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
Per gli stessi atti è prevista, inoltre, la sospensione dei pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 19 maggio (data di entrata in vigore del decreto) e il 31 maggio 2020. Questi pagamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, sempre entro il medesimo termine del 16 settembre 2020.
In entrambi i casi i versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 e con scadenza al 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.