energia-6Nel decreto energia pubblicato in Gazzetta, le  nuove misure per contenere gli effetti del caro bollette.

Ecco le principali.

Settore elettrico

Per ridurre gli effetti degli aumenti nella bolletta elettrica, l’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) dovrà annullare, anche per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a quel valore, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Settore del gas

Minore pressione fiscale sulle bollette del gas: l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 5% sarà confermata nelle fatture per i consumi, stimati o effettivi, di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Nel caso dei consumi stimati, l’aliquota del 5% si applicherà anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, a quei tre mesi.

Inoltre, per lo stesso periodo, l’Arera dovrà ridurre, per un importo complessivo di 250 milioni di euro, le aliquote relative agli oneri generali di sistema.

Imprese a forte consumo di energia elettrica

Confermato il contributo straordinario introdotto dal decreto Sostegni ter in favore delle imprese energivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per il rialzo del prezzo dell’energia. Ne sono destinatari i soggetti che nel primo trimestre di quest’anno hanno subìto mediamente un incremento del costo per kWh (al netto di imposte ed eventuali sussidi) superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il sostegno è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Queste le caratteristiche del bonus: fruizione esclusiva in compensazione, niente applicazione dei limiti in materia di utilizzo dei crediti, nessuna rilevanza fiscale, cumulabilità con altre agevolazioni.

La novità introdotta dal decreto è che il credito d’imposta spetta anche per i costi relativi all’energia prodotta dalle stesse imprese e autoconsumata nel secondo trimestre.

Imprese a forte consumo di gas naturale

E’ istituito un contributo straordinario anche a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. Si considerano tali, le imprese che operano in uno dei settori indicati nell’allegato 1 al decreto del Ministero della Transizione Ecologica dello scorso 22 dicembre e hanno consumato, nel primo trimestre 2022, gas naturale per usi energetici in misura non inferiore al 25% del volume di gas indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto (1 milione di kWh/anno), al netto dei consumi di gas impiegato in usi termoelettrici.

Anche in questo caso, il bonus è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% della spesa per l’acquisto di gas consumato nel secondo trimestre 2022 per usi energetici non termoelettrici. Spetta se il prezzo medio di riferimento del periodo è aumentato di oltre il 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.

Le caratteristiche del bonus sono le stesse di quello spettante alle imprese energivore.

Bonus sociale elettrico e gas

Sempre con riferimento al secondo trimestre 2022, l’Arera dovrà rideterminare, per un importo totale di 400 milioni di euro, le agevolazioni relative alle tariffe per l’energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per il gas naturale.

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