ambiente-lavoroIl Decreto Agosto ha introdotto rilevanti disposizioni in materia di lavoro, con l’obiettivo di fronteggiare le gravi conseguenze determinate dall’emergenza epidemiologica sul piano economico e sociale.

E’ stato altresì disposto un importante stanziamento per il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato: un successo per CNA, che si è spesa ai massimi livelli per poter rendere ancora più evidente il valore e l’importanza strategica di FSBA, unico strumento di sostegno per l’artigianato.

Vediamo le novità relative alla proroga della cassa integrazione e allo sgravio contributivo al 100%  in alternativa alla richiesta di cassa integrazione.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Sono previste, rispetto alle precedenti 18, ulteriori 18 settimane (9+9) da collocare nel periodo tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti (9+5+4 settimane) e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle prime 9 settimane disciplinate dal Dl Agosto.

Le ulteriori 9 settimane, rispetto alle prime 9 previste dal Decreti legge, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, decorso il periodo autorizzato.

Le ulteriori 9 settimane non sono soggette al contributo addizionale:

  • se il datore di lavoro ha una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%
  • per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

Al di fuori di tale esclusione, il contributo addizionale è invece fissato nelle misure indicate:

  • 9% per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%
  • 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato

da determinare sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione di attività lavorativa.

La riduzione del fatturato è calcolata in base al raffronto tra primo semestre 2020 e il corrispondente semestre 2019.

Il contributo addizionale andrà versato a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

CISOA (Cassa integrazione speciale operai agricoli)

Il trattamento di CISOA è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e 31 dicembre 2020.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati ai 50 giorni aggiuntivi.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO AL 100% ALTERNATIVO ALLA CIG

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale è riconosciuto l’esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e i contributi Inail).

L’esonero spetta per un periodo pari a 4 mesi fruibili entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.

Può essere riconosciuto anche a datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del Cura Italia, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero si applicano i divieti di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Info, approfondimenti, consulenza e assistenza: Area Politiche per il Lavoro della CNA di Viterbo e Civitavecchia, allo 0761.2291.