calendar-660670_1920-1024x768Il Dl Agosto (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia) ha riprogrammato le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza, in modo da ridurre sensibilmente nel 2020 l’onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti in difficoltà.

I versamenti sospesi a seguito dell’emergenza da Covid-19 possono essere restituiti, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • nella misura del 50% entro il 16 settembre 2020, in unica soluzione oppure mediante rateizzo, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
  • nella misura del restante 50% mediante rateizzo, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Per i contribuenti Isa (Indici sintetici di affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Sono prorogate dal 31 agosto al 15 ottobre le riscossioni coattive. Per la precisione:

  • le sospensioni dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione di cui all’art. 68 c. 1 e 2 ter del decreto Cura Italia. La proroga della sospensione riguarda i versamenti da cartelle di pagamento e da avvisi esecutivi relativi a entrate tributarie e non tributarie;
  • le sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni di cui all’art. 152 c. 1 del decreto “Rilancio”.

Si proroga altresì al 31 dicembre 2020 l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

 

PER APPROFONDIRE. Informazioni ulteriori e chiarimenti possono essere richiesti all’Area Fiscale e Tributaria della CNA. Riepiloghiamo comunque le disposizioni che riguardano le somme oggetto di sospensione che possono essere restituite con una ulteriore agevolazione.

Art. 126, DL n. 34/2020

Versamento tributi e contributi sospesi

Si tratta dei versamenti, oggetto di sospensione, con scadenza in aprile e maggio 2020 relativi a:

  • ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che vengono operate in qualità di sostituto di imposta;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • Iva

da parte di

esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno avuto un calo nel fatturato o nei corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019:

  • pari o superiore al 33% per ogni mese, per i contribuenti che hanno avuto ricavi o compensi relativi al 2019 inferiori o uguali a 50 milioni di euro;
  • pari o superiore al 50% per ogni mese, per i contribuenti che hanno avuto ricavi o compensi relativi al 2019 superiori a 50 milioni di euro;

esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato ed hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019.

Inoltre, si tratta dei seguenti versamenti, oggetto di sospensione, da parte dei relativi soggetti:

  • le ritenute alla fonte, le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che vengono operate in qualità di sostituto di imposta, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria scadenti in aprile e maggio 2020 sospesi dagli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa;
  • i versamenti Iva scadenti in aprile e maggio 2020 non effettuati dai soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito un calo nel fatturato o nei corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 pari o superiore al 33% per ogni mese.

Versamento ritenute alla fonte non subite

La sospensione ha poi riguardato, come è noto, i percettori di compensi di lavoro autonomo e provvigioni con ricavi o compensi nel periodo di imposta 2019 non superiori a 400.000 euro, che hanno fruito della possibilità di non subire la ritenuta alla fonte da parte dei sostituti di imposta a valere sulle somme incassate fino al 31 maggio 2020 e che devono, quindi, versare il valore di tali ritenute non detratte dal sostituto di imposta in autoliquidazione.

Altri adempimenti e versamenti riguardano la prima zona rossa.

Art. 127, D.L. n. 34/2020

Si tratta dei versamenti relativi

  • alle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 DPR 600/1973) che sono state operate dai sostituti d’imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatori che dovevano essere eseguiti dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
  • all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020

con riguardo ai soggetti appartenenti ai “settori maggiormente colpiti”.

Parliamo altresì dei versamenti riferiti

  • alle ritenute alla fonte (articoli. 23 e 24 DPR 600/1973) che sono state operate dai sostituti d’imposta, dall’8 al 31 marzo 2020;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatori che dovevano essere eseguiti dall’8 al 31 marzo 2020;
  • all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel periodo tra l’8 e il 31 marzo 2020

con riguardo ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019.

Infine, i versamenti riguardanti l’Iva in scadenza nel periodo tra l’8 e il 31 marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, di Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti).