Prorogata di quattro mesi, a favore delle micro, piccole e medie imprese, la moratoria relativa a mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza che l’articolo 56 del decreto legge Cura Italia (dello scorso 17 marzo) aveva fissato al 30 settembre. Il Dl Agosto sposta il termine al 31 gennaio 2021.
Per chiarezza, ecco, nel dettaglio, le nuove disposizioni:
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, al 14 agosto (data di pubblicazione del Dl Agosto), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino al 31 gennaio 2021;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 gennaio 2021 è sospeso sino al 31 gennaio 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. E’ facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Importante: per le imprese che in data 14 agosto siano state ammesse alle misure di sostegno previste dall’articolo 56 del decreto Cura Italia, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, a meno che l’impresa beneficiaria non rinunci espressamente, dandone comunicazione al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.
Le imprese che, alla data di entrata in vigore del Dl Agosto, presentino esposizioni non ancora ammesse alle misure di sostegno, possono accedere al beneficio, entro il 31 dicembre 2020, secondo le condizioni e modalità previste dall’articolo 56.
Un’altra proroga di quattro mesi, anche questa dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, riguarda le segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, cui sarebbero tenuti gli intermediari finanziari. La sospensione (a partire dalla data in cui le agevolazioni previste dalla moratoria sono concesse e fino al 31 gennaio 2021) opera anche nell’ambito dei sistemi di informazioni creditizie gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.
Info: CNA, 0761.2291.