origine-carni-salumi-1È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 230 del 16 settembre il Decreto 6 agosto 2020 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Salute che fornisce disposizioni per l’indicazione obbligatoria in etichetta del luogo di provenienza delle carni suine trasformate.

Obiettivi del decreto interministeriale sono quindi quelli di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, nonché la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale anche delle indicazioni geografiche semplici.

Il Decreto, in vigore da oggi, 16 novembre, si applicherà, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2021. Riguarda, in particolare, le carni di ungulati domestici della specie suina macinate e separate meccanicamente, le preparazioni di carni suine e i prodotti a base di carne suina.

Le indicazioni del Decreto non si applicano ai prodotti Dop, Igp, Stg e a quelli protetti in virtù di accordi internazionali, ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea, in Turchia o in uno Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

Nelle etichette delle carni suine trasformate devono quindi essere riportate le seguenti indicazioni:

  1. Paese di nascita (nome del Paese di nascita degli animali);
  2. Paese di allevamento (nome del Paese di allevamento degli animali);
  3. Paese di macellazione (nome del Paese in cui sono stati macellati gli animali).

Qualora l’indicazione dell’origine si riferisca a più di uno Stato, il riferimento al nome del Paese può essere sostituito dai termini “UE”, “extra UE” e “UE o extra UE”, a seconda dei casi.

Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso Paese, l’indicazione dell’origine può espressa nella seguente forma: “Origine: nome del Paese”.

Di conseguenza, la dicitura “100% italiano” è utilizzabile solo quando la carne proviene da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.

Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati:

  1. in uno o più Stati membri dell’Unione europea, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: “Origine: UE”;
  2. in uno o più Stati non membri dell’Unione europea, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: “Origine: extra UE”.

Le informazioni sul luogo di provenienza devono essere apposte in etichetta nel campo visivo principale e devono risultare facilmente visibili e chiaramente leggibili. Non devono essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

I prodotti che non soddisfano i requisiti del decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte o, comunque, entro il termine di conservazione previsto in etichetta.

Info e consulenza: Area Igiene e Sicurezza degli Alimenti di CNA Sostenibile, telefono 0761 1768309, marinamaggini@cnasostenibile.it.