Energia e gas, c’è una strada per mitigare l’aumento dei costi. Non è certo la soluzione a tutti i problemi, ma è possibile ricorrere al credito d’imposta introdotto dal Decreto Ucraina e dal Decreto Aiuti: il ter ha infatti confermato ed esteso il contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Energia elettrica

Sono previsti aiuti sia per le aziende energivore sia per quelle non energivore, che hanno contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16.5 kWh. Vediamo le agevolazioni riconosciute a favore di queste ultime:

  1. per il 2° trimestre 2022, un credito d’imposta nella misura del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto, comprovato da fatture, della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022. Il credito d’imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019;
  2. per il 3° trimestre 2022, un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato da fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Gas

Analoga agevolazione è presente per il gas, con lo stesso schema: imprese gasivore e non gasivore. A queste ultime, purché abbiano subito un aumento del costo del gas superiore al 30%, spettano:

  1. per il secondo trimestre 2022 un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022;
  2. per il terzo trimestre 2022 un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici).

C’è un aggiornamento della circolare dell’Arera che introduce due importanti novità. I conteggi per determinare l’importo esatto del credito fiscale cui si ha diritto non sono sempre semplici, ma, se il fornitore di energia/gas è il medesimo che riforniva l’azienda nel primo trimestre dell’anno 2019, sarà lui stesso a predisporre i conteggi necessari.
Attenzione però: il fornitore di energia è tenuto a fornire i conteggi all’azienda cliente solo su esplicita richiesta di quest’ultima. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha fornito con un comunicato del 7 ottobre 2022 un importante chiarimento in merito alla possibilità, per le imprese non energivore e non gasivore, di richiedere, anche dopo il 29 agosto 2022, i dati utili per la determinazione del credito spettante per il secondo trimestre 2022, sempre tramite Pec.
Alcuni gestori si sono rifiutati di fornire i dati, perché la richiesta da parte dell’azienda è pervenuta successivamente al 29 agosto 2022: chi avesse ricevuto tale “diniego” può inoltrare una nuova richiesta (sempre utilizzando la Pec).
Nel caso in cui però i fornitori siano diversi dal 2019 ad oggi, la determinazione del credito spettante prevede dei calcoli articolati. Fin qui la prima novitò
Ecco la seconda: viene posticipata al 31 marzo 2023 la possibilità di compensare il credito del terzo trimestre, mentre la compensazione per il credito del secondo trimestre resta fissata al 31 dicembre 2022.

Per tutto questo a supporto delle imprese c’è la CNA: per informazioni e per assistenza a quelle interessate a fruire delle agevolazioni, è attivo un apposito servizio contattabile chiamando lo 0761/2291.