sanificazionecampagnafasciaSono finalmente disponibili, con un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal Dl Rilancio per le seguenti spese:

  • per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19;
  • per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.

Un modello per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili, le Entrate rispondono entro cinque giorni. Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro cinque giorni. Il provvedimento definisce anche le modalità con cui i soggetti beneficiari possono comunicare all’Agenzia di optare, invece che per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In una circolare i primi chiarimenti per la fruibilità dei crediti. Vasta la platea dei beneficiari dei crediti d’imposta per adeguamento Covid e sanificazione. Tra i possibili beneficiari, rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa, nonché le associazioni, Fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore possono fruire dei crediti. Per questi ultimi, l’Agenzia ritiene applicabile l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa.

Chiarimenti, inoltre, nel caso in cui le attività di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori.

Sono altresì fornite istruzioni su modalità, termini e opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta.

Info: CNA di Viterbo e Civitavecchia, Area Fiscale e Tributaria. Telefono 0761.229243. E-mail: e.brizi@cnaupav.it.