Ripristinati dal governo, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, i congedi Covid-19 per i genitori, il bonus baby sitting e il diritto allo smart working.
– Lavoratori dipendenti
Queste le misure adottate a favore dei lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, infezione da Covid-19 del figlio o quarantena del figlio disposta dalla Asl:
- genitore di figlio convivente minore di 16 anni: alternativamente con l’altro genitore, diritto allo smart working per un periodo corrispondente del tutto o in parte alla durata di uno degli eventi indicati;
- genitore di figlio di età compresa tra i 14 e i 16 anni: alternativamente all’altro genitore, qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, diritto a un congedo non retribuito/indennizzato, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- genitore di figlio convivente minore di 14 anni: alternativamente all’altro genitore, nel solo caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, diritto a un congedo indennizzato dall’Inps al 50%;
- genitori di figli con disabilità grave ex art.4 Legge 104/92: se i figli sono iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o sono ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, vige, nel solo caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, il diritto a un congedo indennizzato dall’Inps al 50%;
- periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 al 13 marzo 2021, nei citati periodi di sospensione/infezione/quarantena: su richiesta del lavoratore, possono essere trasformati in congedo dall’Inps al 50%.
– Lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie più esposte al rischio di contagio, con figli conviventi minori di 14 anni
Per questi lavoratori, viene ripristinato il diritto a uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite complessivo di 100 ore settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate nelle situazioni indicate. Il bonus viene erogato attraverso il libretto famiglia e può essere riconosciuto anche direttamente al richiedente nel caso di iscrizioni del figlio a centri estivi e simili.
Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione in modalità agile o fruisce del congedo (indennizzato o meno) o non svolge alcuna attività o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione o del bonus, salvo che non sia genitore anche di figli minori di 14 anni avuti da altre persone che non stiano usufruendo di alcuna delle misure descritte.
Non sono al momento disponibili indicazioni dell’Inps relativamente al congedo indennizzato al 50%. Si ricorda comunque che i lavoratori interessati al congedo devono farne preventiva richiesta al datore di lavoro.
Info: CNA, telefono 0761.2291.