Secondo il Ministero dell’Economia e delle finanze, risponde positivamente e a stretto giro ad un quesito inviato dalla CNA, in merito alla riduzione dell’IMU e della TASI del 50% sugli immobili abitativi concessi in comodato gratuito a famigliari, disposta dalla legge di stabilità 2016 (cfr articolo 1, comma 10 della legge n. 208/2015).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, condividendo il parere della CNA, chiarisce che per ottenere la riduzione dell’IMU e della TASI del 50% sugli immobili abitativi concessi in comodato gratuito a famigliari, la registrazione dell’atto resa obbligatoria dalla norma, può riguardare sia il contratto redatto opzionalmente in forma scritta ovvero anche il contratto verbale.
Nella prima ipotesi, ossia nel caso di redazione dell’atto di comodato in forma scritta, per avere diritto alla riduzione dell’IMU e della TASI sin dal mese di gennaio 2016, occorre che l’atto sia redatto entro il 16 gennaio 2016, nel qual caso la registrazione deve avvenire entro il 5 febbraio 2016.
Quando, al contrario, sempre per avere diritto alla riduzione dell’IMU/TASI non si intenda redigere l’atto di comodato in forma scritta, la registrazione del contratto verbale già in essere, deve avvenire entro il 1° marzo 2016, ritenendo applicabile lo statuto dei diritti del contribuente.
Si tratta soluzioni interpretative che, riteniamo, concedono ancora più concretezza alle intenzione del legislatore della legge di stabilità nel riconoscimento di diritto della riduzione dell’IMU del 50% a chi destina l’abitazione ai propri famigliari, concedendo un congruo lasso temporale alle famiglie per adempiere al conseguente onere di registrazione.