Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato un documento che prevede adempimenti per ogni specifico settore (aereo, autotrasporto merci, trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse, ferroviario e marittimo portuale) e costituisce un addendum del protocollo firmato da governo e parti sociali il 14 marzo 2020.
Tra gli adempimenti comuni a tutti i settori, si segnalano quelli di interesse per le imprese di autotrasporto e per i servizi di trasporto non di linea.
PER L’AUTOTRASPORTO:
– la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere effettuata nei modi e nelle forme prescritte dalle circolari del Ministero della Salute (in particolare la circolare 5443 del 22 febbraio 2020) e dell’Istituto Superiore di Sanità;
– le trasferte sono consentite;
– se possibile, gli autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori;
– nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro;
– non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per alcun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera, mettendo a disposizione idoneo gel igienizzante lavamani. Le stesse regole si applicano per gli autisti in servizio per il cargo aereo;
– le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi;
– nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da riders, le merci devono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di mascherine e guanti;
– qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative – in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all’aperto, è comunque necessario l’uso delle mascherine;
– assicurare, laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci, con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.
PER I SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA:
– risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. Sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.
Info: CNA Fita di Viterbo e Civitavecchia.