Detrazione delle spese per l’installazione di contatori individuali nei condomini, ecco la precisazione dell’Agenzia delle Entrate. I chiarimenti sono arrivati con una circolare del 6 maggio.
Cosa dice? “Se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione – e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione – ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono già ammesse alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi dell’articolo 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006 pari, attualmente, al 65 per cento delle spese stesse per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro”.
Qualora invece i contatori individuali vengano installati senza sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale o con sostituzione con impianto non avente le caratteristiche necessarie per accedere alla detrazione del 65%, “le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura attuale del 50 per cento trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico”.