Il pane precotto e congelato deve essere preconfezionato prima di essere messo in vendita, per differenziarlo dal pane fresco. A ribadirlo, una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata su una controversia nata dopo un’ispezione dei Carabinieri del Nas a un supermarket di Lecce che commercializzava senza confezione né etichetta il pane precotto, surgelato o meno.
“E’ una sentenza molto importante, che si aggiunge a quella dell’Antitrust sul reso del pane. Nel 2018 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva comminato una maxisanzione ad alcune tra le più grandi catene di supermercati per aver imposto ai fornitori il ritiro e lo smaltimento a proprie spese del pane fresco rimasto invenduto. Così si tutelano le produzioni artigianali locali di pane di altissima qualità e le imprese di panificazione, alle prese prima con le restrizioni anti-Covid e ora con l’aumento esponenziale del prezzo del grano e quindi delle farine”, afferma Claudio Cavalloro, presidente di CNA Agroalimentare di Viterbo e Civitavecchia.
Secondo il Consiglio di Stato, risulta evidente, sia dalla legge che disciplina la lavorazione del pane sia dal successivo regolamento, che “la vendita del pane parzialmente cotto deve essere posta in essere, di regola, previo confezionamento”. Solo “in caso di impossibilità di eseguire il preconfezionamento in area diversa da quella di vendita, lo si può eccezionalmente fare in tale area, fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie”. Pertanto la sentenza chiarisce che “neppure la disposizione che deroga all’obbligo di preconfezionamento in area separata da quella della vendita consente la vendita di pane non confezionato. La norma di chiusura è poi quella che impone comunque il rispetto delle norme igienico-sanitarie”.
E’ pertanto illegittima la prassi utilizzata in alcuni centri della grande distribuzione organizzata di far imbustare il pane direttamente dal cliente.
Si ricorda che è definito “pane fresco” il pane preparato seguendo un processo di produzione continuo ovvero privo di interruzioni finalizzate al congelamento o alla surgelazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti con effetto conservante. Perché il processo sia considerato continuo, non deve intercorrere un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall’inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto.