Il Consiglio dei Ministri di martedì 10 maggio ha adottato i seguenti provvedimenti di interesse:
Esame definitivo del decreto legislativo recante Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva e del Regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti.
Nello specifico, con l’intervento, che si affianca a quello realizzato con la L. 9/2013, sono state inserite le sanzioni amministrative riguardantil’indicazione obbligatoria dell’origine, nonché quelle relative allaleggibilità delle informazioni in etichetta (origine e denominazione di vendita). Tali informazioni, infatti, devono comparire nell’imballaggio in modo tale che siano facilmente visibili, comprensibili ed apposte in uno stesso campo visivo.
Inoltre sono state previste sanzioni, sempre amministrative, per la mancata istituzione ed irregolare tenuta del registro di carico e scarico degli oli, obbligatorio per tutti coloro che detengono o commercializzano oli ai fini commerciali.
L’ambito dell’intervento sanzionatorio amministrativo è comunque confinato negli spazi non coperti dalla norma penale a cui è riservata la repressione di ogni tipo di frode alimentare.
La competenza all’irrogazione delle sanzioni previste nel decreto è affidata al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le procedure previste dalla legge n. 689 del 1981.
Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all’accertamento delle violazioni.
Con questo decreto si completa il dispositivo normativo che dà attuazione alla tracciabilità dell’olio, sistema indispensabile per il contrasto alle frodi nel settore oleario.