Lo schema di decreto legislativo Moss, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo 2015 e, a breve, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, accoglie le richieste della CNA ed elimina l’obbligo di emettere fatture, scontrini o ricevute fiscali per le imprese italiane che effettuano e-commerce diretto verso consumatori finali italiani (cessioni di app, software, file audio e video ecc. via web). Viene così eliminata l’assurdità di dover emettere una fattura per la vendita di una “app” di 0,89 euro, quando si tratta di pagamenti sicuramente tracciati perché effettuati utilizzando i mezzi messi a disposizione dal web.
Nella sostanza, il commercio elettronico diretto viene assimilato alle operazioni di e-commerce indiretto (cessioni di beni quali elettrodomestici, vestiti o quant’altro, già assimilate alle vendite per corrispondenza).
Più in particolare, il Provvedimento introduce nel decreto Iva il nuovo regime speciale MOSS (Mini One Stop Shop) che disciplina le modalità di dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e sui servizi elettronici prestati a persone non soggetti passivi Iva stabiliti in UE.
Anche se operativamente i contribuenti dal 1° Gennaio 2015 possono già accedere al portale relativo al MOSS, messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la norma che introduce il nuovo regime Iva non è stata ancora introdotta nell’ordinamento italiano. Il decreto legislativo in commento colma questa lacuna introducendo nel Decreto Iva (DPR 633/72) i nuovi articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-septies che prevedono i nuovi regimi speciali Moss UE e NON UE.
Rispetto alle bozze del decreto lo schema definitivo contiene un’importante precisazione in tema di certificazione delle operazioni di e-commerce diretto effettuate da imprese Italiane nei confronti di privati italiani; per queste operazioni non esisterà obbligo di certificazione, al pari di quanto già avviene per le operazioni di e-commerce indiretto (assimilate alle vendite per corrispondenza) e al pari di quanto era già previsto per le operazioni MOSS. La precisazione (normativamente prevista in un nuovo comma 6-ter dell’art. 22 del Decreto Iva in un apposto decreto di prossima emanazione) è frutto di un importante lavoro della CNA con la Commissione Finanze della Camera che, durante l’iter di approvazione del decreto in commento, ha segnalato le difficoltà e le complicazioni che sarebbero state causate alle imprese italiane se le operazioni di commercio elettronico diretto, effettuate nei confronti di soggetti privati italiani, fossero state soggette all’obbligo di certificazione (vedi Notizia del 30 gennaio 2015).
Nel decreto in approvazione è, inoltre, meglio precisato che le prestazioni di servizio di telecomunicazione, teleradiodiffusione e i servizi resi tramite mezzi elettronici, effettuati nel territorio dello Stato da parte di soggetti esteri, sono esonerati dagli obblighi contabili previsti dal Titolo II del decreto Iva.