bonus stradivari strumenti musicaliCon il provvedimento n. 50771 del 2017, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità applicative per l’attribuzione del contributo una tantum, finalizzato all’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, anticipato dal rivenditore o produttore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, previsto dalla legge di Bilancio 2017 nel limite complessivo di quindici milioni di euro.

Per accedere al bonus per l’acquisto di un nuovo strumento musicale, lo studente deve richiede al proprio istituto, che è tenuto al relativo rilascio, un certificato d’iscrizione non ripetibile “per tale finalità”, da cui risulti il suo cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione nonché lo strumento musicale coerente con il corso di studi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate che, con il provvedimento n. 50771 del 2017, ha individuato le modalità applicative per l’attribuzione del contributo una tantum previsto dalla legge di Bilancio 2017.

Tale legge riconosce, per l’anno 2017, un bonus per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi.

Con il provvedimento l’Agenzia definisce l’ambito soggettivo, oggettivo e temporale del contributo, le modalità di riconoscimento dello stesso e del correlato credito d’imposta per il produttore o rivenditore, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nel limite complessivo di 15 milioni di euro.

Ambito soggettivo, oggettivo e temporale del contributo
Il contributo spetta agli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2016-2017 o 2017-2018

  • ai licei musicali,
  • ai corsi preaccademici,
  • ai corsi del precedente ordinamento e
  • ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, inclusi nell’elenco dell’allegato 1, suscettibile di integrazioni e/o modificazioni dipendenti da eventuali variazioni dell’offerta formativa che dovessero intervenire nel corso dell’anno.

Il contributo è concesso per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi cui è iscritto lo studente, in base all’allegato 2, o considerato “affine” o “complementare”, in base alle dichiarazioni di conformità agli obiettivi disciplinari del corso di studi rilasciate dalle istituzioni di appartenenza o compreso tra quelli indicati nel medesimo allegato 2 e dichiarato coerente con il corso di studi dai licei musicali ai quali lo studente è iscritto.

Il contributo spetta una tantum per gli acquisti effettuati nel 2017, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un importo non superiore al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500. Tale importo è ridotto del contributo eventualmente fruito, ai sensi dell’articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo nel 2016. Il contributo è riconosciuto nel limite complessivo dello stanziamento di spesa di quindici milioni di euro.

Provvedimento del 14/03/2017
scarica il link
Modalità attuative del contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi e del correlato credito d’imposta a favore del produttore o del rivenditore, di cui all’art. 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – pdf – (Pubblicato il 15/03/2017)

SINTESI DEL PROVVEDIMENTO

Modalità di riconoscimento del contributo

Per accedere al contributo previsto dall’art. 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016, erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita comprensivo di IVA, praticato dal rivenditore o produttore, lo studente richiede al proprio istituto, che è tenuto al relativo rilascio, un certificato d’iscrizione non ripetibile “per tale finalità”, da cui risulti il suo cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione nonché lo strumento musicale coerente con il corso di studi. Gli studenti iscritti ai corsi preaccademici, nel caso in cui il corso sia affidato a soggetti terzi in base ad apposita convenzione, hanno diritto al contributo solo se la certificazione degli studi compiuti è rilasciata dal Conservatorio o dall’istituto superiore di studi musicali-ISSM e non dall’Istituzione convenzionata. Gli studenti iscritti ai licei musicali possono richiedere il certificato d’iscrizione per l’anno 2017-2018 solo a partire dall’avvio dell’anno scolastico.

Il predetto certificato, che attesta la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo ed indica lo strumento agevolabile, è predisposto dall’istituto in duplice esemplare di cui uno conservato dall’emittente e uno rilasciato allo studente, il quale è tenuto a consegnarlo al produttore o al rivenditore al momento dell’acquisto dello strumento.

Il produttore o il rivenditore conserva il certificato di iscrizione fino al termine entro il quale l’Agenzia delle entrate può esercitare l’attività di accertamento e documenta la vendita dello strumento mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’imposta sul valore aggiunto applicata sull’intero ammontare, e l’importo del contributo.

 

Credito d’imposta per il produttore o rivenditore

 Ai rivenditori o ai produttori degli strumenti musicali è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto agli studenti sotto forma di sconto, nel limite delle risorse stanziate di 15 milioni di euro, assegnate in ordine cronologico.

 Per fruire del credito d’imposta, il rivenditore o produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i seguenti dati:

  • il proprio codice fiscale,
  • quello dello studente e
  • dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione,
  • lo strumento musicale,
  • il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’imposta sul valore aggiunto.

I rivenditori o produttori degli strumenti musicali effettuano le comunicazioni previste al punto precedente a decorrere dal 20 aprile 2017 utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, o avvalendosi degli intermediari di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Al fine della compilazione e della trasmissione telematica dei file devono essere utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

Per ogni comunicazione inviata, il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta in ragione della capienza nello stanziamento complessivo di quindici milioni di euro, della correttezza dei dati e della verifica dell’unicità del bonus assegnabile a ciascuno studente. La ricevuta indicherà inoltre l’ammontare del credito spettante, tenuto conto anche del contributo concesso allo studente nel 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Pertanto, la ricevuta riporterà l’importo del contributo pari al 65 per cento del prezzo di vendita nell’ammontare massimo di 2.500 euro, qualora lo studente non abbia già fruito di analoga agevolazione nel 2016, ovvero l’importo del contributo al netto dello sconto già usufruito nell’anno precedente, del quale sarà data separata evidenza.

Il credito d’imposta maturato è utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio dell’apposita ricevuta che ne attesta la fruibilità, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare maturato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet del servizio telematico Entratel o Fisconline. Per utilizzare in compensazione il credito d’imposta, nel modello F24 deve essere indicato il codice tributo 6865, istituito con risoluzione 26/E del 20 aprile 2016, seguendo altresì le ulteriori istruzioni di compilazione ivi impartite.

Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell’apposita ricevuta , la vendita dello strumento musicale non si concluda, il rivenditore o il produttore invierà una comunicazione di annullamento della vendita, utilizzando i medesimi servizi e prodotti software , così da consentire allo studente di poter usufruire nuovamente del contributo. Il rivenditore o produttore dello strumento musicale che avesse già utilizzato in compensazione il relativo credito di imposta dovrà riversarlo tramite modello F24 utilizzando lo stesso codice tributo.

Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai produttori e dai rivenditori ai sensi del presente provvedimento, le risorse stanziate per la copertura finanziaria del credito d’imposta sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle Entrate – fondi di bilancio”, aperta presso la Banca d’Italia.