tirTra le misure in materia di autotrasporto, la Legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 645), ha ristretto l’ambito di applicazione del credito d’imposta per il recupero dell’accisa, previsto a favore degli esercenti il trasporto merci e di determinate imprese che svolgono trasporto persone, escludendone a decorrere dal 1º gennaio 2016 il gasolio consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore.

A tal proposito la CNA-FITA, tra le altre associazioni, aveva chiesto all’Agenzia delle Dogane se l’installazione di peculiari sistemi di riduzione del particolato, su veicoli euro 2 o inferiori, potesse portare ad  equiparare i veicoli stessi a categoria euro 3 o superiore, e quindi all’inclusione nel beneficio fiscale previsto commisurato ai consumi di gasolio.

A tal  riguardo, l’Agenzia delle Dogane, dopo aver interpellato la Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha chiarito che “l’installazione su veicoli di categoria euro 2 od euro 1 di sistemi per la riduzione del particolato non comporta, di per sé, l’equiparazione di tali mezzi a quelli di cui alle categorie euro 3 o superiore.” (vedi Nota Agenzia delle Dogane 7 marzo 2016).

In particolare, secondo il Ministero dei trasporti, tali sistemi oltre a portare una riduzione di immissioni nocive, per far ottenere al veicolo una classificazione europea superiore, dovrebbero soddisfare altri requisiti richiesti quali, ad esempio, i sistemi di sicurezza.

Conseguentemente non sussistono nei casi in esame i presupposti legittimanti il riconoscimento del credito d’imposta previsto per il recupero dell’accisa.