autotrasportoPer contrastare la pratica sempre più diffusa dei gestori di impianti stradali di distribuzione carburante di non provvedere all’emissione della fattura per la fornitura dello stesso a soggetti Iva che utilizzano veicoli a motore nell’esercizio dell’impresa, a suo tempo è stata presentata dalla CNA-Politiche fiscali e societarie apposita consulenza all’Agenzia delle Entrate il 6 luglio 2015 (vedi Notizia del 7 luglio 2015).

L’Agenzia delle Entrate, ribadendo la nostra interpretazione, è intervenuta sulla questione con una nota datata 2 marzo 2016 (vedi allegato).

Nella nota si legge chiaramente che vige un preciso obbligo fiscale per i gestori di impianti stradali di distribuzione carburante di emettere fattura per la cessione di carburante effettuata nei confronti degli autotrasportatori di cose per conto terzi, quando richiesta dal cliente. Per la violazione dell’obbligo è prevista l’applicazione di una sanzione dal 90 al 180 percento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato.

L’Agenzia delle Entrate tiene, infine, a sottolineare che il suo giudizio si limita alle sole disposizioni fiscali che regolano la certificazione dei corrispettivi degli esercenti degli impianti di carburante, rinviando all’Agenzia delle Dogane per l’interpretazione delle altre disposizioni di settore previste.

E’ vero, infatti, che l’obbligo fiscale di emissione della fattura va ad aggiungersi a quello già previsto proprio dalla normativa di settore (cfr. combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, del DPR n. 277/2000 e dell’articolo 1, comma 1, del D.M. 24 giugno 1999),   applicabile sia nei confronti di imprese che svolgono attività di autotrasporto in conto terzi  sia di quelle in conto proprio, finalizzato proprio a consentire alle imprese di autotrasporto al riconoscimento del credito d’imposta per il rimborso delle accise.

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