Deliberate dalla giunta regionale del Lazio le disposizioni attuative della legge che disciplina le attività di tatuaggio e di piercing (legge numero 2 del 3 marzo 2021).
Ecco cosa contiene il provvedimento:
- gli indirizzi regionali per la prevenzione dei rischi nelle attività di tatuaggio e piercing;
- il modulo SCIA con relativa scheda anagrafica;
- lo standard professionale dell’operatore di tatuaggio e il relativo standard di percorso formativo;
- lo standard professionale dell’operatore di piercing e il relativo standard di percorso formativo;
- i requisiti per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing da parte di operatori provenienti da territorio extraregionale e i requisiti per l’esercizio temporaneo ed occasionale delle attività di tatuaggio e piercing da parte di operatori esteri, nonché la relativa documentazione;
- le modalità e i termini per l’esercizio delle funzioni di controllo indicate all’articolo 4;
- le modalità e i termini per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo indicate all’articolo 6;
- le modalità per l’esercizio delle attività nella stessa sede da parte di differenti operatori.
Riguardo al percorso formativo, sono disciplinate le materie d’insegnamento teorico e pratico, i requisiti, i contenuti e le metodologie didattiche relativi ai corsi di formazione, il sistema di riconoscimento di crediti formativi di frequenza, le condizioni per il riconoscimento degli attestati rilasciati da altre Regioni e Province autonome e da altri Stati membri dell’Unione Europea, le modalità e i termini di svolgimento dei percorsi formativi e delle attività di aggiornamento, la composizione delle commissioni d’esame e i requisiti per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing da parte di operatori provenienti da territorio extraregionale, con specifico riferimento agli obblighi di formazione.
Sono esonerati dalla frequenza dei corsi di tatuaggio e di piercing e dai relativi esami:
- coloro che abbiano frequentato e superato un corso della Regione Lazio di almeno 90 ore, istituito ai sensi della normativa previgente, o che alla data di entrata in vigore della legge regionale 2/2021 (5 marzo 2021) certificano di aver esercitato le attività di tatuaggio o di piercing in modo continuativo per almeno 5 anni, o che intendano eseguire unicamente la pratica del piercing al lobo dell’orecchio;
- per la sola attività di dermopigmentazione, gli estetisti abilitati all’esercizio di impresa di estetica e che dimostrino la frequenza del corso per uso del dermografo e per l’apprendimento delle prescrizioni igienico – sanitarie previste dalle circolari del Ministero della Salute e dal Decreto interministeriale 206/2015.
Per i necessari approfondimenti, ci si può rivolgere al responsabile di CNA Benessere e Sanità di Viterbo e Civitavecchia, Luca Fanelli, allo 0761229217. E-mail: l.fanelli@cnavt-civ.it.